Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/09/1981 |
Numero: | 541 |
Sommario |
Art. 1. Proroga delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno |
Art. 2. Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.27658 - D.L. 28 settembre 1981, n. 541 [1].
Proroga della disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(G.U. 29 settembre 1981, n. 267)
Art. 1. Proroga delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno
La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 settembre 1982.
Qualora alla data del 30 settembre 1982, la nuova disciplina di cui al comma precedente non sia approvata, è sciolto, con effetto dal 1° ottobre 1982, il consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario che, con decorrenza 1° ottobre 1982, assume tutte le funzioni del consiglio di amministrazione. Egli rimane in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma e comunque non oltre sei mesi dalla sua nomina improrogabile. Il commissario straordinario cura gli adempimenti connessi all'attuazione sia degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno rientranti nei programmi approvati dal CIPE e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sia dei progetti esecutivi approvati dal disciolto consiglio di amministrazione e provvede altresì alla concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali, in conformità delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Egli predispone altresì gli strumenti necessari per la eventuale messa in liquidazione dell'ente.
La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981, nonchè delle norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma.
Art. 2. Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno
Gli organi di amministrazione delle società FIME, FIME TRADING, FIME LEASING, INSUD e FINAM debbono sottoporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano organico di smobilizzo delle partecipazioni che risultino incompatibili con le direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 2, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.
Il piano dovrà essere corredato da una relazione concernente il controllo della contabilità di dette società e della corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili, redatta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del
Il piano, corredato della relazione di cui al precedente comma, è sottoposto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla approvazione del CIPE.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
Alle dotazioni finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel 1982, si provvede con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), e con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982.
Art. 4. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della