Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/09/1981 |
Numero: | 518 |
Sommario |
Art. 1. Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni [...] |
Art. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379 |
Art. 3. In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27654 - D.L. 18 settembre 1981, n. 518 [1].
Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari.
(G.U. 19 settembre 1981, n. 258)
Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del
In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.
Il termine di cui all'art. 76 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della