§ 98.1.27654 - D.L. 18 settembre 1981, n. 518 .
Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/09/1981
Numero:518


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379
Art. 3.      In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27654 - D.L. 18 settembre 1981, n. 518 [1].

Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari.

(G.U. 19 settembre 1981, n. 258)

 

     Art. 1.

     Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), dall'Associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonchè il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso art. 1, sono fissati al 1° gennaio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1 è fissato al 31 dicembre 1981; il termine di cui al quarto comma del richiamato art. 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui all'art. 1-bis del suddetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 gennaio 1982.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379.

 

          Art. 3.

     In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

     Il termine di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui al precedente comma.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 22 gennaio 1982, n. 10, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.