§ 98.1.27646 - D.L. 20 luglio 1981, n. 379 .
Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/07/1981
Numero:379


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27646 - D.L. 20 luglio 1981, n. 379 [1].

Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

(G.U. 21 luglio 1981, n. 198)

 

     Art. 1.

     Il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonchè quello per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso art. 1, sono fissati al 1° gennaio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1 è fissato al 31 dicembre 1981; il termine di cui al quarto comma del richiamato art. 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui all'art. 1-bis del suddetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 gennaio 1982.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.