§ 98.1.27562- D.L. 26 maggio 1979, n. 160 .
Norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1979
Numero:160


Sommario
Art. 1.      Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 2.      I dipendenti dell'organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di [...]
Art. 3.      Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle [...]
Art. 4.      Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978, ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 all'applicazione [...]
Art. 5.      Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27562- D.L. 26 maggio 1979, n. 160 [1].

Norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

(G.U. 28 maggio 1979, n. 144)

 

     Art. 1.

     Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, può avvalersi dell'"Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL", costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

     L'idoneità dell'organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

     I rapporti tra l'azienda e l'organismo sono disciplinati da apposite convenzioni annuali, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

     A copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'organismo è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in un'aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

     Per consentire l'erogazione dell'aiuto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

     L'organismo è tenuto a rendere all'azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

 

          Art. 2.

     I dipendenti dell'organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o cessionarie, nonchè a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto e dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

     I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

     Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

     In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

     All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'organismo di cui al precedente art. 1.

     Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 3.

     Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il "Comitato centrale consultivo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva".

     E' compito del comitato:

     seguire l'andamento degli interventi svolti per favorire il consumo dell'olio di oliva;

     proporre misure intese al migliore funzionamento dell'organismo, di cui al precedente art. 1;

     presentare proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per eventuali modifiche al regime dell'aiuto al consumo;

     fornire indicazioni in ordine ai controlli da effettuare.

     Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

     dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato;

     dal direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o da un suo delegato;

     dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

     da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative in sede nazionale;

     da tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti dei commercianti oleari ed uno dei frantoiani, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;

     da due rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;

     da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

     da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative in sede nazionale;

     da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

     da due esperti, particolarmente qualificati, anche estranei alle amministrazioni dello Stato.

     La segreteria è affidata a un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

 

          Art. 4.

     Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978, ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 all'applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

     Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 13 agosto 1979, n. 424, sono validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto, che abbiano esaurito i loro effetti edntro il 27 luglio 1979. Per effetto del comma 3 del predetto art. 1, non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto.