§ 98.1.27559 - D.L. 26 maggio 1979, n. 152 .
Provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1979
Numero:152


Sommario
Art. 1.      I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979
Art. 2.      Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana" di cui al secondo [...]
Art. 3.      Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituirà con proprio decreto una commissione avente il [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27559 - D.L. 26 maggio 1979, n. 152 [1].

Provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

(G.U. 28 maggio 1979, n. 144)

 

     Art. 1.

     I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

     Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

 

          Art. 2.

     Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana" di cui al secondo comma dello stesso art. 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Per "ripresa sonora diretta" di cui al penultimo comma del citato art. 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

 

          Art. 3.

     Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituirà con proprio decreto una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani.

     La commissione - che dovrà ultimare i suoi lavori entro due mesi dalla data di costituzione - è composta da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, nonchè da rappresentanti dell'industria cinematografica, degli attori, degli autori, dei critici cinematografici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

     La commissione sarà integrata con esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo in numero non superiore a cinque.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 5 della L. 14 novembre 1979, n. 589, restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti adottati in applicazione del presente decreto.