Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/08/1976 |
Numero: | 544 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 1 ter. [4] |
Art. 1 quater. [5] |
Art. 1 quinquies. [6] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27509- D.L. 10 agosto 1976, n. 544 [1].
Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
(G.U. 11 agosto 1976, n. 211)
Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'art. 17 ed al primo comma dell'art. 18 della
Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della
Nell'art. 26 della
"Restano in vigore le disposizioni di cui alla
Il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della
Gli ultimi due commi dell'art. 9 della
"In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".
Ai sensi e per gli effetti della
a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;
b) per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[4] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[5] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[6] Articolo inserito dalla legge di conversione.