§ 98.1.27509- D.L. 10 agosto 1976, n. 544 .
Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/08/1976
Numero:544


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 1 ter.  [4]
Art. 1 quater.  [5]
Art. 1 quinquies.  [6]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27509- D.L. 10 agosto 1976, n. 544 [1].

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(G.U. 11 agosto 1976, n. 211)

 

     Art. 1. [2]

     Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'art. 17 ed al primo comma dell'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di centottanta giorni.

 

          Art. 1 bis. [3]

     Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.

 

          Art. 1 ter. [4]

     Nell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

     "Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, numero 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni".

     Gli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

     "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, numero 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

     Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".

 

          Art. 1 quater. [5]

     Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, numero 319, si intende:

     a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

     b) per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

     Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

 

          Art. 1 quinquies. [6]

     In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 ottobre 1976, n. 690.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo inserito dalla legge di conversione.