§ 98.1.27485 - D.L. 6 luglio 1974, n. 259 .
Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione


Settore:Normativa nazionale
Data:06/07/1974
Numero:259


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.       Il primo comma dell'art. 100-quinquies aggiunto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , con l'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116, è sostituito dal seguente
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.  [11]
Art. 12.       Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27485 - D.L. 6 luglio 1974, n. 259 [1] .

Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione

(G.U. 9 luglio 1974, n. 178)

 

     Art. 1. [2]

      Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e all'8,75 per cento.

      I soggetti di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.

      Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.

      Per l'anno 1974 è istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura: 15 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire; 110 per cento sulla parte del reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire.

      L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente è riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.

      I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a lire dieci milioni.

 

          Art. 2. [3]

      Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974-75 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni è effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Per i terreni concessi in affitto, la determinazione del reddito è effettuata sulla base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e successive modificazioni . Agli stessi fini i redditi imponibili dei fabbricati sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1973 con D.M. 10 settembre 1973 , pubblicato nella G.U. n. 256 del 3 ottobre 1973, maggiorati del cinquanta per cento.

 

          Art. 3.

      Il primo comma dell'art. 100-quinquies aggiunto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , con l'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116, è sostituito dal seguente:

     "Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

 

          Art. 10. [10]

 

          Art. 11. [11]

 

          Art. 12.

      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 17 agosto 1974, n. 384.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 27 della L. 2 dicembre 1975, n. 576.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.