Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/07/1974 |
Numero: | 259 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 100-quinquies aggiunto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , con l'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116, è sostituito dal seguente |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. [7] |
Art. 8. [8] |
Art. 9. [9] |
Art. 10. [10] |
Art. 11. [11] |
Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27485 - D.L. 6 luglio 1974, n. 259 [1] .
Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione
(G.U. 9 luglio 1974, n. 178)
Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e all'8,75 per cento.
I soggetti di cui all'art. 27 del
Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'art. 7 del
Per l'anno 1974 è istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura: 15 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire; 110 per cento sulla parte del reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire.
L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente è riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera d), del
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974-75 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni è effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del
Il primo comma dell'art. 100-quinquies aggiunto nel
"Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[4] Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 27 della
[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[6] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[7] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[8] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[9] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[10] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[11] Articolo soppresso dalla legge di conversione.