§ 66.1.41 – D.P.R. 10 ottobre 1973, n. 971.
Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:10/10/1973
Numero:971


Sommario
Art. 1.      Il quinto comma dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, [...]
Art. 3.      Presso la direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da tre funzionari [...]
Art. 4. 


§ 66.1.41 – D.P.R. 10 ottobre 1973, n. 971.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente modalità per la determinazione del corrispettivo a favore degli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

(G.U. 9 febbraio 1974, n. 38).

 

     Art. 1.

     Il quinto comma dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Presso la direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da tre funzionari della direzione generale dei monopoli con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da tre rappresentanti dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione dei monopoli. La commissione di cui innanzi ha il compito di esaminare i problemi di natura giuridica ed economica o di altra natura che sorgano fra l'Amministrazione dei monopoli e la categoria dei gestori dei magazzini vendita e di proporre i mezzi più idonei per la loro risoluzione.

 

          Art. 4. [1]


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 febbraio 1974, n. 18.