§ 98.1.27475 - D.L. 23 novembre 1973, n. 740 .
Pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/11/1973
Numero:740


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito come segue
Art. 2.      Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per il pagamento della tredicesima mensilità concessa in forza di particolari disposizioni di legge a [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27475 - D.L. 23 novembre 1973, n. 740 [1].

Pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

(G.U. 26 novembre 1973, n. 304)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito come segue:

     "Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

     Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.

     Nei casi di delega previsti dall'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

     In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo la avvenuta riscossione".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per il pagamento della tredicesima mensilità concessa in forza di particolari disposizioni di legge a favore di altri dipendenti dello Stato in attività di servizio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico, L. 27 dicembre 1973, n. 874 e abrogato dall'art. 6 della L. 14 aprile 1977, n. 112.