§ 98.1.27471 - D.L. 22 gennaio 1973, n. 1 .
Disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari


Settore:Normativa nazionale
Data:22/01/1973
Numero:1


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 la misura del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è ridotta al 12,50% ed [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'onere per la corresponsione delle quote di maggiorazione delle pensioni erogate dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è posto a [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno [...]


§ 98.1.27471 - D.L. 22 gennaio 1973, n. 1 [1].

Disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari

(G.U. 23 gennaio 1973, n. 19)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 la misura del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è ridotta al 12,50% ed al 12,85% delle retribuzioni imponibili, rispettivamente, per i datori di lavoro di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari all'8,35% delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

     A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 2,50% delle retribuzioni assoggettate a contributo.

     Della somma di cui al precedente comma, una quota, pari a lire 25 miliardi annui, è versata alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante è corrisposto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvede a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti sono effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'onere per la corresponsione delle quote di maggiorazione delle pensioni erogate dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

     Con la stessa decorrenza le gestioni delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria trasferiscono alla Cassa unica per gli assegni familiari una somma annua pari, rispettivamente, allo 0,35% ed allo 0,40% delle retribuzioni imponibili.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno della pubblicazione presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.