Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/05/1966 |
Numero: | 258 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [3] |
Art. 3. |
Art. 3 bis. [6] |
Art. 4. Dopo il primo comma dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, aggiunto dall'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è inserito il seguente comma |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 98.1.27430 - D.L. 9 maggio 1966, n. 258 [1] .
Modifiche e integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
(G.U. 10 maggio 1966, n. 113)
Opere pubbliche ed abitati
I commi 18 e 19 dell'art. 3 della
"L'indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima, effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della
Il disposto dei commi precedenti si applica anche ai fini dell'acquisizione delle aree da parte dei Consorzi per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine di cui all'art. 19-bis della presente legge".
Per le occupazioni temporanee disposte in attuazione della
Il secondo comma dell'art. 5 della
"Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 4 l'interessato dovrà presentare all'Ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico erariale o dal sindaco del Comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'Ufficio tecnico erariale.
Nei casi previsti dall'art. 2 della
All'art. 3 della
"Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonchè quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto".
Aziende industriali, commerciali ed artigiane
Dopo il primo comma dell'art. 19-quater della
"Gli istituti e le aziende di credito possono convenire, a garanzia dei finanziamenti accordati ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 14-bis e del primo comma, lettera b) del presente articolo, la costituzione del privilegio speciale previsto dall'art. 3 del
Aziende agricole
Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21 della
"Le provvidenze previste all'art. 1 della
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 1 della
Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le provvidenze previste nel presente articolo scade il 31 dicembre 1966.
Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Provincie sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti Uffici tecnici erariali".
Nel triennio 1966-1968 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle sue dotazioni di bilancio, effettuerà, per l'ammontare di lire 150 milioni, opere di sistemazione idraulico-forestale, occorrenti per il consolidamento dei terreni devastati dalla catastrofe del Vajont in comune di Longarone e consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse, anche se trattasi di terreni non compresi in bacino montano o in comprensorio di bonifica montana.
Esenzioni e agevolazioni tributarie
Il terzo comma dell'art. 29 della
"Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata" [11] .
L'ultimo comma dell'art. 29 della
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto".
Disposizioni varie
L'art. 38 della
"Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprietà, un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le unità immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unità immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unità immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unità immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unità immobiliari di 7 o più vani [13] .
Per il computo dei vani si farà riferimento agli accertamenti catastali già determinati ai sensi della
All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.
Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse.
Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di l.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964".
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo modificato dalla
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[5] Capoverso aggiunto dalla
[6] Articolo aggiunto dalla
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[8] Capoverso così modificato dalla
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[11] Capoverso premesso dalla
[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[13] Capoverso così modificato dalla
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del