Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/10/1965 |
Numero: | 1119 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti |
Art. 2. Il presente decreto che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere [...] |
§ 98.1.27427 - D.L. 11 ottobre 1965, n. 1119 [1] .
Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
(G.U. 11 ottobre 1965, n. 255)
Il secondo comma dell'art. 36 della
"In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe.
Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966".
Il presente decreto che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della