§ 98.1.27427 - D.L. 11 ottobre 1965, n. 1119 .
Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1965
Numero:1119


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti
Art. 2.      Il presente decreto che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere [...]


§ 98.1.27427 - D.L. 11 ottobre 1965, n. 1119 [1] .

Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(G.U. 11 ottobre 1965, n. 255)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti:

     "In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe.

     Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 6 dicembre 1965, n. 1310.