§ 17.3.5d - Legge 9 ottobre 1964, n. 858.
Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:09/10/1964
Numero:858


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, numero 357, è sostituito dai due seguenti
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 9 ottobre 1964


§ 17.3.5d - Legge 9 ottobre 1964, n. 858. [1]

Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(G.U. 9 ottobre 1964, n. 249).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, numero 357, è sostituito dai due seguenti:

     "In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.

     Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 9 ottobre 1964.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.