Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 09/10/1964 |
Numero: | 858 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, numero 357, è sostituito dai due seguenti |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 9 ottobre 1964 |
§ 17.3.5d - Legge 9 ottobre 1964, n. 858. [1]
Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
(G.U. 9 ottobre 1964, n. 249).
Il secondo comma dell'art. 36 della
"In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.
Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965".
La presente legge ha effetto dal 9 ottobre 1964.
[1] Abrogata dall'art. 24 del