§ 98.1.27402 - D.L. 11 luglio 1957, n. 518 .
Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1957
Numero:518


Sommario
Art. 1.      Il comma aggiunto all'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27402 - D.L. 11 luglio 1957, n. 518 [1] .

Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

(G.U. 12 luglio 1957, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     Il comma aggiunto all'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente:

     “Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 12 agosto 1957, n. 768.