Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/03/1952 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 2. Il presente decreto, avente effetto dal 1° gennaio 1952, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello [...] |
§ 98.1.27377 - D.L. 15 marzo 1952, n. 114 [1] .
Proroga del termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica". - F.I.M.
(G.U. 15 marzo 1952, n. 65)
Il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" - F.I.M., istituito con il
Per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. o al cui capitale il F.I.M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, è autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvederà con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo.
Il presente decreto, avente effetto dal 1° gennaio 1952, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.