Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/05/2002 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, è convertito in [...] |
§ 98.1.27335 - Legge 24 maggio 2002, n. 100.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
(G.U. 25 maggio 2002, n. 121)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:”1-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.
1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1-ter, un premio così determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;
b) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.
1-sexies. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo”;
al comma 2, le parole da: “Stato italiano” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: “e per le imprese di gestione aeroportuale”.