Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 28/03/2002 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 93.10.54 - D.L. 28 marzo 2002, n. 45 [1].
Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale. [2]
(G.U. 29 marzo 2002, n. 75).
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del
1 bis. I commi 1 bis, 1 ter e 1-quater dell'articolo 2 del
“1 bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del
1 ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1 bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.
1 quater. Le altre imprese di cui al comma 1 bis devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1 ter, un premio così determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;
b) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1 quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1 bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.
1 sexies. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1 bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
1 septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo” [4].
2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1 bis, 1 ter e 1-quater, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Termine così prorogato dall'art. 1 del
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.