Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/07/1999 |
Numero: | 241 |
Sommario |
Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27191 - Legge 29 luglio 1999, n. 241.
Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare
(G.U. 29 luglio 1999, n. 176)
1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.