Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/07/1999 |
Numero: | 234 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.27190 - Legge 22 luglio 1999, n. 234.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
(G.U. 23 luglio 1999, n. 171)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 3, comma 3:
al capoverso 2-bis:
è soppressa la lettera b);
alla lettera c) le parole: "articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del
alla lettera d) le parole: "articolo 71, comma 2, secondo periodo, del
alla lettera e), le parole: "articolo 72, comma 3, del
al capoverso 2-ter, le parole: "articolo 43-bis del
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del
2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 3-ter. - 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della
2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del
All'articolo 4, comma 1, le parole: "articoli 7-bis e 7-ter del
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con
''In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze'".