Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 24/05/1999 |
Numero: | 145 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 2. 1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo" sono [...] |
Art. 3. 1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 3 ter. |
Art. 4. 1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter [...] |
Art. 5. 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle [...] |
Art. 5 bis. |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 51.4.82 – D.L. 24 maggio 1999, n. 145. [1]
Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
(G.U. 24 maggio 1999, n. 119).
1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del
1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del
2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del
3. Dopo l'articolo 134 del
(Omissis).
1. Nell'articolo 220, comma 1, del
2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del
(Omissis) [2].
1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del
2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.
1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della
2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del
1. A decorrere dalla data di efficacia del
1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con
(Omissis).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma modificato dalla
[3] Articolo inserito dalla
[4] Articolo inserito dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Articolo inserito dalla