§ 98.1.27166 - Legge 19 novembre 1998, n. 399.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1998
Numero:399


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite [...]


§ 98.1.27166 - Legge 19 novembre 1998, n. 399.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

(G.U. 21 novembre 1998, n. 273)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1998, N. 328.

     All'articolo 1:

     al comma 5, capoverso, le parole: "di vecchiaia o anzianità" sono sostituite dalle seguenti: "di anzianità o vecchiaia" e le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei quindici anni";

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     " 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

     " 4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie"";

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     "7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

     " 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni"";

     al comma 9, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presente legge";

     al comma 10, capoverso 2-bis, dopo le parole: "agli uffici giudiziari del distretto" sono inserite le seguenti: "o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente,";

     al comma 10, capoverso 2-ter, le parole: "parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici" sono sostituite dalle seguenti: "parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo".

     All'articolo 2:

     al comma 1, alinea, le parole: "numero 10" sono sostituite dalle seguenti: "numero 9)";

     al comma 1, capoverso, le parole: "10-bis )" sono sostituite dalle seguenti: "9-bis)".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate"".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). - 1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:

     "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge".

     2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".