Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 21/09/1998 |
Numero: | 328 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276. |
Art. 2. Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197. |
Art. 3. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. |
Art. 4. Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 71.3.195 - D.L. 21 settembre 1998, n. 328 [1].
Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.
(G.U. 22 settembre 1998, n. 221).
Art. 1. Modifiche alla
1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della
3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della
"c-bis) i notai anche in pensione.".
4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della
"h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.".
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della
" 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o vecchiaia caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio." [2].
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della
7. Il comma 4 dell'articolo 2 della
" 4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina, l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.” [3].
7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della
“7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del
8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della
9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
"2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio [6].
2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo." [7].
11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della
12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della
13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della
14. Il comma 2 dell'articolo 9 della
15. Le disposizioni della
Art. 2. Modifica alla
1. Dopo il numero 9 dell'articolo 3 della
"9-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della
Art. 3. Modifica all'articolo 17 del
1. All' articolo 17 del
“5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'art. 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
Art. 4. Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della
1. Dopo l'articolo 13 della
“Art. 13-bis. (Norma transitoria). - Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato presentato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge.”.
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.
[7] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.
[8] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[9] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.
[10] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[11] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.