§ 98.1.27067 - Legge 15 novembre 1996, n. 579.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/11/1996
Numero:579


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei [...]


§ 98.1.27067 - Legge 15 novembre 1996, n. 579.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

(G.U. 15 novembre 1996, n. 268)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, e dall'articolo 1, comma 6, dei decreti-legge 1° settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 479.

     All'articolo 1:

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

     All'articolo 3:

     al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "dopo aver acquisito almeno tre offerte";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte".