Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/11/1996 |
Numero: | 579 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei [...] |
§ 98.1.27067 - Legge 15 novembre 1996, n. 579.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.
(G.U. 15 novembre 1996, n. 268)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 479.
All'articolo 1:
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della
All'articolo 3:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "dopo aver acquisito almeno tre offerte";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della