Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 13/09/1996 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento |
Art. 2. Servizio di traduzione dei detenuti |
Art. 3. Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari |
Art. 4. Copertura finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 69.2.40 - D.L. 13 settembre 1996, n. 479 [1] .
Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.
(G.U. 16 settembre 1996, n. 217)
Art. 1. Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al
2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del
3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.
6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.
7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del
8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della
8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non può, per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della
Art. 2. Servizio di traduzione dei detenuti
1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.
2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della
3. Nell'articolo 7, comma 4, del
Art. 3. Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del
2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della
3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, della
Art. 4. Copertura finanziaria
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.
2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.