Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/07/1995 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'art. 9, è inserito il seguente |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni [...] |
Art. 3. 1. All'art. 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, [...] |
Art. 4. 1. Le previsioni di cui all'art. 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, [...] |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26987 - Legge 27 luglio 1995, n. 309.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
(G.U. 27 luglio 1995, n. 174)
1. Alla
"Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla
2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
1. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis della
1. All'art. 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
"1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni".
2. All'art. 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
"3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni".
1. Le previsioni di cui all'art. 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, indetta con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.