Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1994 |
Numero: | 702 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel comma 3 dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26950 - Legge 22 dicembre 1994, n. 702.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.
(G.U. 27 dicembre 1994, n. 301)
1. Nel comma 3 dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.