§ 98.1.26950 - Legge 22 dicembre 1994, n. 702.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1994
Numero:702


Sommario
Art. 1.      1. Nel comma 3 dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26950 - Legge 22 dicembre 1994, n. 702.

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.

(G.U. 27 dicembre 1994, n. 301)

 

     Art. 1.

     1. Nel comma 3 dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 563, le parole: "alla data del 31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1995".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.