§ 98.1.26862 - Legge 28 dicembre 1993, n. 563.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1993
Numero:563


Sommario
Art. 1.      1. Nel comma 3 dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26862 - Legge 28 dicembre 1993, n. 563.

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.

(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306)

 

     Art. 1.

     1. Nel comma 3 dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 ottobre 1992, n. 411, le parole: "alla data del 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.