Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/12/1993 |
Numero: | 490 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'art. 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
§ 98.1.26851 - Legge 2 dicembre 1993, n. 490.
Integrazioni all'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.
(G.U. 3 dicembre 1993, n. 284)
All'art. 11 della
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.