Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/05/1993 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica [...] |
§ 98.1.26793 - Legge 14 maggio 1993, n. 138.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(G.U. 15 maggio 1993, n. 112)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, dopo la parola: "comunque" è inserita la seguente: "improrogabilmente"; le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato";
al comma 2, la parola: "provvisoriamente" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente alla durata del comando di diritto";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della
2-ter. L'art. 19, comma 10, della
Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
"Art.1-bis. 1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, ad eccezione di quelle già attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede.
2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2, della
Art. 1-ter. -1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'art. 85 della