Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 16/03/1993 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella [...] |
Art. 1 bis. [6] |
Art. 1 ter. [7] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 80.9.320 - D.L. 16 marzo 1993, n. 61 [1] .
Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(G.U. 17 marzo 1993, n. 63)
1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 38 della
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento, limitatamente alla durata del comando di diritto [3] .
2 bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della
2 ter. L'art. 19, comma 10, della
1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, ad eccezione di quelle già attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede.
2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2, della
1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'art. 85 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.