Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/03/1991 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100 e [...] |
§ 98.1.26671 - Legge 28 marzo 1991, n. 105.
Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
(G.U. 4 aprile 1991, n. 79)
1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della Regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'art. 8 del
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.