Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 26/04/1982 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. unico. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del decreto [...] |
§ 77.2.58 - Legge 26 aprile 1982, n. 214.
Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
(G.U. 6 maggio 1982, n. 123)
Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del
L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della
[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della