Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/10/1989 |
Numero: | 354 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è soppresso |
Art. 2. 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26593 - Legge 30 ottobre 1989, n. 354.
Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.
(G.U. 6 novembre 1989, n. 259)
1. Il terzo comma dell'art. 1 della
1. Il secondo comma dell'art. 3 della
"Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonchè le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.