Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/1989 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti |
§ 98.1.26590 - Legge 4 agosto 1989, n. 290.
Modifica dell'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
(G.U. 18 agosto 1989, n. 192)
1. Il secondo comma dell'art. 1 della
"Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonchè dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione.
La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale".