Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/07/1984 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma è aggiunto il seguente |
§ 98.1.25957 - Legge 26 luglio 1984, n. 415.
Modifica all'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
(G.U. 3 agosto 1984, n. 213)
All'art. 1 della
"Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale".