Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/05/1989 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Ogni variazione del limite di cui all'art. 1 è demandata al Ministro del tesoro, che vi provvederà con proprio decreto |
§ 98.1.26567 - Legge 29 maggio 1989, n. 206.
Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore.
(G.U. 2 giugno 1989, n. 127)
1. Il secondo comma dell'art. 18 della
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".
1. Ogni variazione del limite di cui all'art. 1 è demandata al Ministro del tesoro, che vi provvederà con proprio decreto.