Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.3 contratti bancari |
Data: | 26/05/1975 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sostituito dal seguente: |
§ 28.3.9 - Legge 26 maggio 1975, n. 187.
Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore.
(G.U. 13 giugno 1975, n. 154)
Il secondo comma dell'art. 18 della
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000".