Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/08/1988 |
Numero: | 391 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26511 - Legge 23 agosto 1988, n. 391 [1] .
Norme sull'amministrazione straordinaria.
(G.U. 7 settembre 1988, n. 210)
1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del
2. I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della
4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 109 del