§ 98.1.26503 - Legge 5 agosto 1988, n. 328.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/08/1988
Numero:328


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in [...]


§ 98.1.26503 - Legge 5 agosto 1988, n. 328.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

(G.U. 9 agosto 1988, n. 186)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2:

     al comma 1, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) n. 35 unità in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire a compiti della ex carriera direttiva tecnica;

     b) n. 15 unità in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa;

     c) n. 50 unità in possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica;

     d) n. 25 unità in possesso del diploma di ragioneria o maturità classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Il personale di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 2 è assunto, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto livello retributivo di cui al comma 2 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, dalle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

     2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

     3. Il personale di cui al comma 1 può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

     4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 è ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1. L'Amministrazione può coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.

     5. Il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

     6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto dalle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

     7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

     8. La selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituita, per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneità di cui all'art. 6.

     9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444".

     All'art. 6:

     al comma 1, dopo le parole: "assunto in prova ai sensi", sono aggiunte le seguenti: "dei commi 5 e 6 dell'art. 5";

     al comma 2, le parole: "dall'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5";

     al comma 3, dopo le parole: "Al personale", sono aggiunte le seguenti: "assunto in base al presente decreto".

     All'art. 8:

     al comma 1, dopo le parole: "Il personale assunto", sono aggiunte le seguenti: "in ruolo".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.