§ 80.4.40 - D.L. 15 giugno 1988, n. 201 .
Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:15/06/1988
Numero:201


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti [...]
Art. 2.      1. Le 200 unità di personale di cui all'art. 1 sono così ripartite
Art. 3.      1. Le 200 unità di personale di cui all'art. 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei [...]
Art. 4.      1. Le unità di personale da assumere in soprannumero sono assegnate ai vari uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in [...]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      1. Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 5 del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame [...]
Art. 7.      1. I concorsi di attuazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli [...]
Art. 8.  [10]
Art. 9.      1. E' aumentata da L. 10.000 a L. 12.000 la tariffa prevista nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le operazioni di cui al punto 3) relative [...]
Art. 10.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.215 milioni per l'anno 1988, in lire 4.582 milioni per l'anno 1989 ed in lire 4.718 [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 80.4.40 - D.L. 15 giugno 1988, n. 201 [1] .

Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

(G.U. 16 giugno 1988, n. 140)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.

 

          Art. 2.

     1. Le 200 unità di personale di cui all'art. 1 sono così ripartite:

     a) n. 35 unità in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire compiti della ex carriera direttiva tecnica [2] ;

     b) n. 15 unità in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa [3] ;

     c) n. 50 unità in possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica [4] ;

     d) n. 25 unità in possesso del diploma di ragioneria o maturità classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa [5] ;

     e) quarantacinque unità della ex carriera esecutiva (4ª qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

     f) quindici unità della ex carriera ausiliaria (2ª qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;

     g) quindici operai comuni (2ª qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.

 

          Art. 3.

     1. Le 200 unità di personale di cui all'art. 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui alla tabella 1 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze che si verificano per cessazioni dal servizio nelle rispettive qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     1. Le unità di personale da assumere in soprannumero sono assegnate ai vari uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella regione Lombardia, sulla base della seguente ripartizione:

 

Uffici periferici MCTC Lombardia

Carriera direttiva tecnica

Carriera direttiva amm.va

Carriera concetto tecnica

Carriera concetto amm.va

Carriera esecutiva

Carriera ausiliaria

Ruolo operai

Milano U.P.

20

8

35

15

25

11

10

Varese U.P.

1

1

2

1

3

- -

- -

Sondrio U.P.

1

- -

1

1

- -

- -

- -

Pavia U.P.

1

1

2

1

2

1

- -

Mantova U.P.

1

- -

- -

1

1

- -

- -

Cremona U.P.

1

- -

- -

1

1

- -

- -

Como U.P.

1

1

1

1

2

1

1

Brescia U.P.

1

1

2

- -

2

1

- -

Bergamo U.P.

1

- -

1

1

2

- -

1

USTIF Milano

3

1

3

1

3

1

1

C.P.A. Milano

2

2

3

1

3

- -

1

C.P.A. Brescia

2

- -

- -

1

1

- -

1

Totale

35

15

50

25

45

15

15

 

          Art. 5. [6]

     1. Il personale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2 è assunto, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto livello retributivo di cui al comma 2 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, dalle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

     2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

     3. Il personale di cui al comma 1 può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

     4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 è ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1. L'Amministrazione può coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.

     5. Il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

     6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto dalle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

     7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

     8. La selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituita, per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneità di cui all'art. 6.

     9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

 

          Art. 6.

     1. Entro sei mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 5 del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame di idoneità le cui modalità sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica [7] .

     2. Il mancato superamento dell'esame di idoneità, di cui al comma 1, comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la sostituzione degli inidonei con le modalità previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5. In tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del rapporto di lavoro vengono comunque compensate come prestazioni di fatto [8] .

     3. Al personale assunto in base al presente decreto che avrà superato l'esame di idoneità si applica l'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Il periodo di prova decorre comunque dalla data di presentazione in servizio [9] .

 

          Art. 7.

     1. I concorsi di attuazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le ex carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli per i posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del 1986, si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite una o più prove attitudinali articolate in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

 

          Art. 8. [10]

     1. Il personale assunto in ruolo ai sensi del presente decreto deve permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno 8 anni, decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

 

          Art. 9.

     1. E' aumentata da L. 10.000 a L. 12.000 la tariffa prevista nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le operazioni di cui al punto 3) relative a visite e prove di veicoli prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.

 

          Art. 10.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.215 milioni per l'anno 1988, in lire 4.582 milioni per l'anno 1989 ed in lire 4.718 milioni per l'anno 1990, si provvede per gli anni 1988 e successivi con il maggiore gettito di cui all'art. 9.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 5 agosto 1988, n. 328.

[2]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[3]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[4]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[5]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.