§ 98.1.26491 - Legge 4 luglio 1988, n. 246.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/07/1988
Numero:246


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26491 - Legge 4 luglio 1988, n. 246.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola.

(G.U. 5 luglio 1988, n. 156)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 5:

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     "5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.

     5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604".

     Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

     "Art. 6-bis. 1. Il comma 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni".

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: "con supplenza annuale" sono sostituite dalle seguenti: "con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori";

     al comma 6, sono soppresse le parole da: "Per i conservatori" fino alla fine del comma;

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti".

     All'articolo 16:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente art. 4".

     All'articolo 17:

     al comma 2, dopo le parole: "legge 20 maggio 1982, n. 270", sono aggiunte le seguenti: ", e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente art. 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso";

     al comma 3, le parole: "il requisito del servizio utile" sono sostituite dalle seguenti: "l'ultimo servizio utile".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1° ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1° febbraio 1988, n. 20, senza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.