§ 57.7.465 - D.L. 3 maggio 1988, n. 140.
Misure urgenti per il personale della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/05/1988
Numero:140


Sommario
Art. 1.      1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico [...]
Art. 2.      1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione [...]
Art. 3.      1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, [...]
Art. 4.      1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei [...]
Art. 5.      1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro [...]
Art. 6.      1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. Il termine previsto dall'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione [...]
Art. 8.      1. Il disposto di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del [...]
Art. 9.      1. Il terzo comma dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione [...]
Art. 10.      1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 [...]
Art. 11.      1. Le disposizioni previste dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio con nomina di durata annuale conferita [...]
Art. 12.      1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'art. 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di [...]
Art. 13.      1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che conseguono il prescritto titolo di studio e non abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di [...]
Art. 14.      1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliare, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio [...]
Art. 15.      1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione [...]
Art. 16.      1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione del bando relativo al concorso [...]
Art. 17.      1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.
Art. 18.      1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, [...]
Art. 19.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, per [...]
Art. 20.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 57.7.465 - D.L. 3 maggio 1988, n. 140. [1]

Misure urgenti per il personale della scuola.

(G.U. 5 maggio 1988, n. 104)

 

     Art. 1.

     1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

     2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.

     3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

     4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

     5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica, e le accademie ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

     6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

     7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

     2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'art. 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costituite con non meno di 15 alunni.

     4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

     5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 3.

     1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

     2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

     3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

     b) abbiano i requisiti di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato art. 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

     c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

     d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 198182 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

 

          Art. 4.

     1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.

     2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

     3. E' ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

     4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

     5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

     6. E' prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

     7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'art. 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

 

          Art. 5.

     1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

     2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

     3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

     4. Le commissioni di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

     5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento [2] .

     5 bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 [3] .

 

          Art. 6.

     1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

     2. Conservano parimenti validità, anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'art. 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

     3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie prorogate.

     4. I docenti già inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti dalla relativa ordinanza ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico 1988-89, con le modalità previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.

 

          Art. 6 bis. [4]

     1. Il comma 4 sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     1. Il termine previsto dall'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

 

          Art. 8.

     1. Il disposto di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

 

          Art. 9.

     1. Il terzo comma dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa, in ogni caso, la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     2. Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1038 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1987 e 1988.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Le disposizioni previste dall'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori nell'anno scolastico 1981-82 [5] .

     2. Nell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo comma, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ivi previsto, è sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre 1982.

     3. Nell'art. 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82.

     4. Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali e che abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonché agli insegnanti che abbiano, nel settennio suddetto, conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole o istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, sempre nel medesimo settennio, almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     5. Il servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole ed istituti di istruzione secondaria o agli istituti di istruzione artistica. Gli anni di servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

     6. Il predetto personale è nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto [6] .

     6 bis. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti [7] .

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo in possesso di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti.

     8. Le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

     9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti.

     10. Le norme di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi del comma 9, purché siano in servizio presso le predette istituzioni all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime norme si applicano altresì ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326, purché fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento della nomina e lo siano ancora alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     11. Le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 sono estese, in quanto applicabili, al personale insegnante che abbia prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

     12. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

     13. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'art. 17.

     14. Il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge il periodo di prova successivamente alla data di decorrenza degli effetti economici.

 

          Art. 12.

     1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'art. 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazione indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo art. 11, le prove di esame superate da coloro che, ammessi con riserva, siano stati successivamente esclusi dal relativo concorso o sessione di esami, purché in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

     3. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del medesimo art. 11, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dall'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 13.

     1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che conseguono il prescritto titolo di studio e non abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento di cui all'art. 3 del presente decreto, è indetta un'apposita sessione riservata ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

 

          Art. 14.

     1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliare, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi.

     2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale della soppressa carriera di concetto sarà tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'art. 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo.

     3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604, all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 è, conseguentemente, integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente, al 10 settembre 1983.

     4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

     5. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'art. 17.

 

          Art. 15.

     1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984, sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.

     2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perché esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1.

     3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'art. 17.

 

          Art. 16.

     1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione del bando relativo al concorso di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, è immesso nei ruoli a mano a mano che si rendano disponibili posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo, in corrispondenza con il verificarsi della disponibilità di posti direttivi, i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, alla data del 9 settembre 1982, e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo.

     1 bis. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente art. 4 [8] .

 

          Art. 17.

     1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.

     2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dopo avere dato attuazione a quanto disposto dal precedente art. 4, in materia di validità delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse è destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili i posti già messi a concorso [9] .

     3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo [10] .

     4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

     5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.

     6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'art. 14, comma 3, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.

     7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo.

 

          Art. 18.

     1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, qualora, nell'aliquota prevista dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per una categoria di riservatari, siano rimasti disponibili i posti per mancanza degli aventi titolo alla riserva, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante. I posti rimasti eventualmente non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie [11] .

     2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la graduatoria generale di merito non ha avuto ancora efficacia.

     3. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in servizio dopo il 9 settembre 1981, in relazione alla disponibilità dei posti, riferibile all'anno scolastico 1980-81, i quali non siano stati conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive degli incarichi per il predetto anno scolastico, la nomina in ruolo ha le decorrenze previste dagli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed ai trasferimenti del personale di cui al presente comma conservano piena validità ed efficacia.

 

          Art. 19.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, per l'anno 1987, per lire 103 miliardi, per lire 27 miliardi e per lire 11 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1988, per lire 206 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 22 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 20.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 luglio 1988, n. 246.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione .

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  La Corte costituzionale, con sentenza n. 281 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".