Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/02/1988 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988 |
§ 98.1.26464 - Legge 26 febbraio 1988, n. 45. [1]
Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.
(G.U. 29 febbraio 1988, n. 49)
1. Il termine stabilito con la
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 2 del
1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988.
[1] Abrogata dall'art. 24 del