§ 98.1.26459 - Legge 5 dicembre 1987, n. 507.
Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/12/1987
Numero:507


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'art. 4 [...]


§ 98.1.26459 - Legge 5 dicembre 1987, n. 507.

Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.

(G.U. 12 dicembre 1987, n. 290)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'art. 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti".