Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/12/1986 |
Numero: | 904 |
Sommario |
Art. 1. 1. I commi terzo e quarto dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'art. [...] |
Art. 2. 1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 1, dovrà essere concessa [...] |
§ 98.1.26398 - Legge 17 dicembre 1986, n. 904.
Modifica dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici.
(G.U. 29 dicembre 1986, n. 300)
1. I commi terzo e quarto dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
"L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del
1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.
2. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente art. 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.
3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto capoverso dell'art. 1 della presente legge.