| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 48. Giochi e concorsi |
| Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
| Data: | 20/05/1965 |
| Numero: | 507 |
| Sommario |
| Art. 1. I commi terzo e quarto dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti [...] |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 48.1.24 - Legge 20 maggio 1965, n. 507.
Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.
(G.U. 1 giugno 1965, n. 135)
I commi terzo e quarto dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.