Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/05/1986 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26353 - Legge 15 maggio 1986, n. 180 [1].
Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza.
(G.U. 17 maggio 1986, n. 113)
1. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, secondo comma, della
2. Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'art. 5, secondo comma, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 26 della