§ 98.1.18565- Legge 21 aprile 1983, n. 123 .
Disposizioni in materia di cittadinanza.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/04/1983
Numero:123


Sommario
Art. 1.      Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo [...]
Art. 2.      Precludono l'acquisto della cittadinanza
Art. 3.      Ai sensi dell'art. 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, [...]
Art. 4.      Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge la istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'art. 2. Ove si tratti di comprovate ragioni [...]
Art. 5.      E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina
Art. 6.      Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 è elevato ad un biennio per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 7.      La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può [...]
Art. 8.      Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18565- Legge 21 aprile 1983, n. 123 [1].

Disposizioni in materia di cittadinanza.

(G.U. 26 aprile 1983, n. 112)

 

     Art. 1.

     Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

 

          Art. 2.

     Precludono l'acquisto della cittadinanza:

     1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

     2) la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana;

     3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

     La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

     L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al n. 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

 

          Art. 3.

     Ai sensi dell'art. 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare.

     L'istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.

 

          Art. 4.

     Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge la istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'art. 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

     L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.

 

          Art. 5.

     E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

     Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

 

          Art. 6.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 è elevato ad un biennio per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente ai sensi dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione nella G.U.