Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/01/1985 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo [...] |
Art. 2. La lettera b) del secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26248 - Legge 25 gennaio 1985, n. 7. [1]
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.
(G.U. 28 gennaio 1985, n. 23)
Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della
Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale.
La lettera b) del secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
"b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'art. 75, primo e terzo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del