Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/07/1984 |
Numero: | 396 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, nonché i termini previsti dalle stesse leggi scadenti il 31 dicembre [...] |
Art. 2. L'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, si applica anche alle costruzioni il cui inizio sia compreso nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984 |
Art. 3. Nel primo comma dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, la espressione ", un contributo pari all'aumento percentuale dei costi di produzione riferito al prezzo [...] |
Art. 4. L'art. 6 della legge 14 agosto 1982, n. 598, nonché il terz'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono abrogati |
Art. 5. Alla legge 14 agosto 1982, n. 600, vengono apportate le modifiche e le integrazioni di cui ai seguenti articoli |
Art. 6. All'art. 1, primo comma, l'espressione: "possono essere concessi i benefici previsti dal successivo art. 2" è sostituita dalla seguente: "possono essere concessi i [...] |
Art. 7. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma |
Art. 8. All'art. 3, primo comma, l'espressione "contributi di cui al precedente art. 2" è sostituita dalla seguente: "contributi di cui al primo comma del precedente art. 2" |
Art. 9. L'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente |
Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo I si provvede con le disponibilità residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 14 agosto 1982, [...] |
§ 98.1.25956 - Legge 26 luglio 1984, n. 396. [1]
Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi n. 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto.
(G.U. 1 agosto 1984, n. 210)
Titolo I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 598, E ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599
Le disposizioni contenute nella
Le percentuali di contribuzione sono pari a quelle previste per l'anno 1983.
L'art. 3 della
Nel primo comma dell'art. 12 della
L'art. 6 della
Titolo II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600
Alla
All'art. 1, primo comma, l'espressione: "possono essere concessi i benefici previsti dal successivo art. 2" è sostituita dalla seguente: "possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo art. 2".
Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dal secondo comma dell'art. 1, è prorogato al 30 giugno 1984.
All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle imprese che fanno effettuare i lavori di trasformazione, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, di navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'art. 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma del successivo art. 2.
Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono stipulare i relativi contratti entro il 30 giugno 1984.
Sono escluse le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, nonché quelle relative ad unità da diporto ed a navi che non siano in possesso, anche dopo l'esecuzione dei lavori, del certificato di navigabilità. In caso di cancellazione per vendita all'estero dell'unità assistita dai benefici della presente legge, intervenuta entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di trasformazione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di dichiarazione di decadenza".
All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
"Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata dell'unità da trasformare può essere concesso un contributo di L. 25.000. Detto contributo può essere elevato fino a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 8. Detto contributo non può in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile".
All'art. 3, primo comma, l'espressione "contributi di cui al precedente art. 2" è sostituita dalla seguente: "contributi di cui al primo comma del precedente art. 2".
Dopo il terzo comma dell'art. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma del precedente art. 2 devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata del contratto di commessa dei lavori di trasformazione o, in mancanza, di copia degli ordinativi dei lavori da eseguire sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere o di copia delle fatture di spesa.
I lavori di trasformazione devono avere inizio nel corso del 1984 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio.
L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile".
L'ultimo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'art. 2, nonché quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori".
L'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"I limiti di età stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni dieci e si applicano anche ai contratti di demolizione stipulati entro il 30 giugno 1984".
Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo I si provvede con le disponibilità residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla
All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo II si provvede con le disponibilità residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del